RICHIESTE DI IMPUGNAZIONE EX ART. 572 C.P.P.
COS’È
La parte civile in un procedimento penale, la parte offesa, anche se non costituita parte civile, gli enti e le associazioni rappresentative di interessi lesi dal reato, intervenute a norma degli artt. 93 e 94 c.p.p., a seguito di sentenze di primo o secondo grado possono presentare al pubblico ministero, quindi anche al Procuratore Generale, istanza motivata d’impugnazione nel caso in cui la decisione non sia ritenuta soddisfacente.
CHI PUÒ PRESENTARE
I soggetti su indicati o i loro difensori muniti di procura speciale.
COME E DOVE
TEMPI
La registrazione dell’istanza avviene in giornata- I tempi del provvedimento dipendono dalla scadenza del termine previsto per l’eventuale impugnazione.