RICHIESTA ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI
COS’È
Ai sensi della L. n. 241/1990 per "diritto di accesso" si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi. Per "interessati" si intendono tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 della legge sopracitata e debbono essere motivati.
Si specifica che con il D.M. del Ministero di Grazia e Giustizia del 25.1.1996 n. 115 (regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di Grazia e Giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto di accesso) sono individuate specifiche categorie di atti sottratti all’accesso.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.
COME
COSTI
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
MODULISTICA
Istanza in carta semplice e documento di identità
TEMPI
Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.