Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia
È stato pubblicato sulla G.U. il D.L. in oggetto contenente “Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.”
Riforma della Giustizia Tributaria
La Camera dei deputati, il 9 agosto 2022 con 288 voti favorevoli, 11 contrari e 27 astenuti, ha approvato definitivamente la riforma della giustizia tributaria e la riforma parziale del processo tributario (Disegno di Legge n. 3703/2022 della Camera dei deputati che conferma il Disegno di Legge n. 2636 approvato dal Senato il 04 agosto 2022).
Di seguito pubblichiamo:
1) Il comunicato stampa congiunto del M.E.F. e del Ministero della Giustizia
2) Il testo di legge non ancora pubblicato sulla G.U.
Attuazione della legge delega di riforma del processo penale
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Giustizia, nella seduta del 4 agosto 2022, ha approvato, in esame preliminare ai sensi dell’art. 1 comma 1 Legge n. 134 del 2021, un decreto legislativo di attuazione della legge delega di riforma del processo penale, approvata dal Parlamento il 23 settembre 2021. Lo schema del decreto legislativo è stato trasmesso alle Camere perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione.
La riforma mira al garantire la efficienza del processo penale, promuove la giustizia riparativa e contiene disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.
Di seguito pubblichiamo:
1) D.Lgs. nn 149, 150 e 151 S.O. n. 38 pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 17 ottobre 2022
Legge 17 giugno 2022 n. 71
Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. (22G00084) (GU Serie Generale n.142 del 20-06-2022)
Legge 21 gennaio 2022 n. 6 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale
Con Legge 21 gennaio 2022 n. 6 Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale pubblicata sulla G.U. n. 32 del 7 febbraio 2022 l’Italia ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulle infrazioni relative ai beni culturali fatta a Nicosia il 19 maggio 2017 il cui scopo è quello di a) prevenire e combattere la distruzione, il danneggiamento e la tratta di beni culturali rendendo reati determinati comportamenti; b)rafforzare l’attività di prevenzione e la reazione del sistema di giustizia penale a tutti i reati relativi ai beni culturali; c) promuovere la cooperazione nazionale ed internazionale nella lotta contro i reati relativi ai beni culturali. La legge è entrata in vigore il 23 marzo 2022 in forza della clausola di immediata operatività contenuta nell’art. 7 della stessa legge.
Come illustrato nella ampia relazione dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione (N. 34/22 del 21 giugno 2022) che di seguito si pubblica, la riforma
-introduce nel codice penale, nell’ottica di una piena valorizzazione del bene culturale quale oggettività giuridica autonoma, un inedito Titolo VIII-bis rubricato «Delitti contro il patrimonio culturale» al cui interno ha inserito tredici incriminazioni, parte delle quali di nuovo conio ed altre corrispondenti alle figure delittuose finora collocate nel codice dei beni culturali e del paesaggio …di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (artt. 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 cod. beni cult.), contestualmente abrogate all’art. 5, comma 2, lett. b), della legge n. 22 del 2022;
- nel trasformare in illeciti autonomi molti casi in cui fattispecie comuni possono avere ad oggetto beni culturali, segue la tecnica incentrata sulla specificità dell’oggetto materiale ed inasprisce le pene edittali rispetto a quelle corrispondenti per le ordinarie fattispecie codicistiche contro il patrimonio e per quelle di legislazione speciale ora “codificate”;
- introduce circostanze aggravanti e attenuanti speciali ed una previsione sulla punibilità dei fatti commessi all’estero; - implementa l’istituto delle “operazioni sotto copertura”;
- interviene in materia di confisca (allargata, obbligatoria, per equivalente);
- prevede l’estensione della responsabilità amministrativa dell’ente in relazione alla commissione dei reati-presupposto contemplati nel nuovo Titolo VIII-bis.
Misure sanzionatorie contro le frodi in materia di erogazioni pubbliche
Art. 28-bis del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv. con modifiche dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, di modifica degli artt. 240-bis, 316-bis, 640-bis cod. pen. e di altre norme complementari. Relazione N. 31 – 2022 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione su novità normativa.
Il cosiddetto “decreto sostegni ter” convertito, con modifiche, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si inscrive in una sequenza di interventi normativi che hanno previsto aiuti di Stato al fine di contenere l’insolvenza e la crisi d’impresa, divenute pervasive per effetto della pandemia da Covid-19. Misure di sostegno - per lo più consistenti in garanzie per agevolare l’accesso al credito ed attribuzioni a fondo perduto in forma di agevolazioni fiscali. Durante l’iter parlamentare , come rilevato nella relazione che si allega, “nel corpo del “decreto sostegni-ter” è stato inserito l’art. 28-bis, che ha rimodulato la risposta sanzionatoria alle frodi, cui le misure dell’emergenza si prestano, per la spiccata potenzialità «criminogenetica» dei meccanismi di sovvenzionamento pubblico. La norma rende più incisivi strumenti di deterrenza in prevalenza già esistenti, contro la dispersione delle risorse che lo Stato ha impegnato in misura tanto poderosa, e sembra raccogliere la sollecitazione, formulata dai commentatori più avveduti, a tenere conto della peculiarità dei nuovi modelli operativi di supporto e promozione delle attività economiche”.
L’art. 28-bis . - oggetto della relazione allegata - consta di due commi. Il primo riedita l’art. 2 del d.l. n. 25 febbraio 2022, n. 13, che è stato abrogato dalla stessa legge n. 25 del 2022 con salvezza degli atti adottati e dei rapporti giuridici sorti nella sua vigenza. Tale comma ha modificato le fattispecie incriminatrici dei delitti di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis cod. pen.), di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316- ter cod. pen.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.), ampliandone lo spettro applicativo, e ha esteso l’applicazione della confisca c.d. allargata ex art. 240-bis cod. pen. ai reati di truffa a danno dello Stato (art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.) e di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis cod. pen.). Il secondo comma ha riscritto l’art. 119 del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, tipizzando un reato di falso ideologico dichiarativo, con riguardo alle attestazioni ed asseverazioni richieste ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali e, al tempo stesso, imponendo ai tecnici abilitati a rilasciarle obblighi assicurativi per la responsabilità civile più pregnanti.
D.M. 14 aprile 2022
Decreto del Ministro della Giustizia recante misure necessarie al coordinamento informativo tra la Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie del Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi e gli uffici periferici dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia.
comunicazione D.M. uffici periferici
Decreto Ministeriale 23 marzo 2022 concernente "Determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali del personale di magistratura"
Legge 23 dicembre 2021 n. 238
Sulla G.U. 17 gennaio 2022 è stata pubblicata la Legge 23 dicembre 2021 n. 238, in vigore dal 1° febbraio 2022, recante “disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge Europea 2019 – 2020”.
Il testo si compone di 48 articoli che modificano o integrano disposizioni vigenti nell’ordinamento nazionale al fine di adeguarle al diritto europeo. La legge interviene in settori del tutto eterogenei: libera circolazione di persone, beni e servizi; spazio di libertà; sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni ecc.
Le norme di diretto interesse per il settore penale sono contenute nel Capo II e nel Capo IV della legge. In estrema sintesi l’art. 19 apporta alcuni correttivi alle disposizioni del codice penale per adeguare la normativa italiana alla Direttiva 2013/40/UE contro gli attacchi informatici.
L’art. 20 modifica alcune disposizioni penali per dare maggiore tutela alla lotta contro l’abuso, lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile per dare seguito alla procedura EU – Pilot 2018/9373 e alla procedura di infrazione n. 2018/2335.
Infine, nel Capo IV sono inserite alcune modifiche alla disciplina degli “abusi di mercato” di cui al Titolo I bis del T.U. sulla finanza (D.Lgs 24 febbraio n. 58 e successive modifiche) al fine di allineare l’ordinamento interno alla direttiva 2014/57/UE.
In allegato si pubblica la Relazione n. 20/2022 dell’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Suprema Corte di Cassazione che illustra le suddette novità normative in ambito penale.