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Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Taranto

Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Taranto

ISTANZA DI GRAZIA DA PARTE DEL CONDANNATO

ISTANZA DI GRAZIA DA PARTE DEL CONDANNATO

COS’È

Nel diritto penale la grazia è un provvedimento di clemenza individuale, di cui beneficia soltanto un determinato condannato detenuto o internato, al quale la pena principale è condonata in tutto o in parte, con o senza condizioni, oppure è sostituita con una pena meno grave.

A differenza dell'amnistia e dell'indulto, che si applicano ad una determinata categoria rispettivamente di reati e di condannati, la grazia si riferisce ad un singolo soggetto che si trovi in condizioni eccezionali di carattere equitativo o giudiziario.

La grazia viene concessa dal Presidente della Repubblica (art. 87 comma 10 della Costituzione) con atto controfirmato dal Ministro della Giustizia (art. 89 della Costituzione). Il procedimento relativo alla concessione della grazia è disciplinato dall'art. 681 del codice di procedura penale italiano.

Presupposto della grazia è il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

La grazia può essere concessa su domanda del condannato, di un suo prossimo congiunto o dal convivente o del tutore o curatore ovvero da un avvocato (art. 681 codice di procedura penale, primo comma), su proposta del Presidente del consiglio di disciplina (art. 681 codice di procedura penale, terzo comma) o anche, in assenza di domanda o proposta (art. 681 codice di procedura penale, comma quarto), d'ufficio, cioè d'iniziativa del Presidente della Repubblica o dello stesso ministro della giustizia. Essa prescinde dal consenso dell'interessato.

È prevista una fase istruttoria non giurisdizionale di acquisizione di elementi di giudizio strumentale alla decisione (Art. 681 codice di procedura penale, secondo comma). Pertanto, se il condannato è detenuto o internato, la domanda può essere presentata al magistrato di sorveglianza, il quale, acquisti tutti gli elementi di giudizio utili e le osservazioni del procuratore generale presso la corte d'appello del distretto ove ha sede il giudice dell'esecuzione, la trasmette al ministro con il proprio parere motivato. Se invece il condannato non è detenuto né internato, la domanda può essere presentata allo stesso procuratore generale, il quale, acquisite le opportune informazioni, la trasmette con le proprie osservazioni al ministro per l'eventuale proposta.

CHI PUÒ RICHIEDERLA

Cittadini interessati, Ministero Giustizia, altri Uffici Giudiziari, Avvocati.

COME

  • Consegna a mano del documento presso l’Ufficio Esecuzioni Penali 5 piano stanza 17 dal Lunedì al Sabato dalle 9,00 alle 13.30
  • Invio per posta elettronica: PEC:  esecuzione.pg.taranto@giustiziacert.it
  • Invio per posta ordinaria all’indirizzo: Procura Generale della Repubblica di Taranto - Ufficio Esecuzioni Penali Via Peppino Impastato  1/C – 74123 TARANTO

COSTI

Gratuiti

MODULISTICA

Istanza in carta semplice e documentazione a supporto.

TEMPI

Non sono previsti normativamente termini per l’istruttoria della pratica cui concorrono diversi Uffici, anche esterni a quelli dipendenti dal Ministero della Giustizia.

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